Il factoring è uno strumento di gestione del capitale circolante che garantisce elevata flessibilità. Offre servizi di diversa natura e consente lo smobilizzo, la gestione e la garanzia del buon fine dei crediti commerciali. Il factoring, dunque, non è solo una forma di finanziamento, poiché presenta una componente di servizio importante.
L’impresa trasferisce, o cede, i crediti derivanti dalla propria attività al factor, il quale:
* ne gestisce l’incasso e la contabilizzazione (gestione del credito)
* può fornire protezione in caso di inadempimento da parte del debitore ceduto (garanzia)
* ne può anticipare in tutto o in parte il controvalore (finanziamento).
Il factoring consente di “costruire” il prodotto sulla base delle effettive esigenze dell’impresa, modellando le componenti gestionali, di garanzia e finanziarie sulle caratteristiche dell’impresa cedente, del debitore ceduto e del rapporto di fornitura, al fine di supportare l’impresa nell’ottimizzazione dei flussi di cassa e del capitale circolante.
I principali prodotti offerti sul mercato del factoring sono raggruppabili nelle tipologie evidenziate nella seguente tabella:
Il factoring offre diversi servizi:
– amministrazione
– gestione e incasso dei crediti
– assistenza legale nella fase di recupero dei crediti
– valutazione dell’affidabilità della clientela
– anticipo dei crediti prima della relativa scadenza
– garanzia del buon fine delle operazioni.
Dunque, il factoring è sia un supporto gestionale sia una tecnica finanziaria in grado di soddisfare le esigenze di gestione dei crediti di fornitura da parte delle imprese.
Il factoring non è un’alternativa al credito bancario, ma certamente presenta una componente finanziaria che può essere utilizzata in via complementare alle altre fonti di finanziamento a disposizione dell’impresa.
Le banche, peraltro, sono le promotrici delle più importanti iniziative di factoring nel nostro Paese, attraverso sia la costituzione di società di factoring specializzate sia lo svolgimento diretto dell’attività.
Il factoring è utile per le imprese che:
– non riescono a riscuotere regolarmente i crediti
– vogliono affidare a uno specialista la gestione e il controllo del portafoglio crediti
– hanno difficoltà ad accedere al credito bancario pur avendo un buon portafoglio di clienti e crediti (es. PMI).
La necessità di factoring si manifesta quando vi è uno squilibrio tra le esigenze della politica di credito commerciale dell’impresa (relative a termini e condizioni di pagamento da concedere alla clientela; ai fondi da impegnare per “sostenere” finanziariamente le dilazioni concesse; alle forme di regolamento; al controllo del rapporto; alle procedure di incasso e recupero dei crediti) e le risorse che l’impresa può mettere autonomamente in campo.
Dunque, il factoring serve alle imprese di ogni dimensione e riconducibili a un’ampia gamma di settori merceologici, che manifestano un fabbisogno connesso alla sua connotazione gestionale (amministrazione, controllo, riscossione, assicurazione dei crediti) e finanziaria (valutazione della clientela, integrazione delle linee di credito tradizionali grazie allo smobilizzo anticipato dei crediti).
Il factoring è un prodotto con elevato grado di personalizzazione, rispetto alle caratteristiche e alle esigenze manifestate dalla clientela. I suoi principali vantaggi sono:
– Velocità e sicurezza nei tempi di erogazione dei fondi
– Garanzia del buon fine dei crediti
– Contributo alla gestione dei crediti
– Ottimizzazione della programmazione degli incassi
– Copertura della necessità di fondi (in particolare per le imprese di dimensioni minori) di natura sia temporanea sia cronica
– Supporto alla crescita del fatturato.
Il factoring può consentire un risparmio nei costi che l’impresa sostiene per la gestione dei crediti di fornitura, grazie all’esternalizzazione delle relative attività di valutazione, amministrazione e controllo.
Affiancare l’impresa nella gestione dei crediti commerciali significa gestire, secondo una logica di outsourcing, una funzione che richiede elevata specializzazione. L’impresa viene così alleggerita dei relativi costi di struttura, che vengono sostenuti dal factor con maggiore economicità, grazie alle economie di scala che caratterizzano, per esempio, la raccolta di informazioni sui debitori ceduti, e alle sue competenze di specialista nella gestione dei crediti.
Il factoring consente, inoltre, di trasformare costi fissi connessi alla gestione diretta del credito in costi variabili (la commissione di factoring).
Certamente la possibilità di pervenire a una sostituzione dei costi tradizionali di gestione dei crediti con il costo del factoring, esternalizzando le attività di amministrazione e controllo dei crediti e affidandole al factoring, dipende dall’estensione nel tempo e nello spazio del ricorso al factoring, ed è quindi più probabile in un uso duraturo ed esteso del factoring da parte dell’impresa.
Il factoring è un servizio più complesso e a maggiore valore aggiunto rispetto al credito bancario, grazie alla presenza della componente di servizio gestionale che affianca quella finanziaria. Per valutarne la convenienza, i termini di confronto adeguati sono il costo medio dei finanziamenti e il costo di gestione interna del credito commerciale.
Il ricorso al factoring comporta il sostenimento da parte dell’impresa di due ordini di costo:
- il costo finanziario (interessi), relativo al finanziamento implicito nel pagamento del credito prima della scadenza. Gli interessi praticati dal factor sono in linea con i tassi del mercato, tenuto conto delle caratteristiche della clientela e del rischio delle operazioni;
- il costo amministrativo (commissione), relativo alla gestione ed eventualmente alla garanzia di buon fine del credito. La commissione dipende dalla tipologia di servizi offerti e dalle caratteristiche (scadenze, importi, ecc.) dei crediti ceduti.
La convenienza del ricorso al factoring dipende quindi dal confronto tra oneri amministrativi e finanziari tradizionali e oneri di factoring.
È inoltre importante valutare la destinazione dei flussi finanziari liberati attraverso lo smobilizzo dei crediti. I fondi finanziari anticipati grazie al factoring possono essere, infatti, utilizzati dalle imprese per rimborsare debiti in essere, oppure per finanziare lo sviluppo delle vendite.
Il factoring produce numerosi effetti positivi sull’attività dell’impresa, interessando le aree coinvolte dalla gestione del credito commerciale:
La contabilità
Il factoring comporta una semplificazione della contabilità clienti, una sostituzione di costi fissi con costi variabili, un alleggerimento delle poste di bilancio che riguardano il capitale circolante.
La politica commerciale
Il ricorso al factoring può condurre a un aumento del volume d’affari dell’impresa, grazie alla possibilità di smobilizzare crediti non ancora scaduti e quindi di liberare risorse finanziarie per lo sviluppo dell’attività.
La politica finanziaria
Il ricorso al factoring comporta un aumento della velocità di circolazione del capitale d’esercizio, attraverso un accorciamento del ciclo monetario (dal pagamento degli acquisti delle materie prime all’incasso delle vendite dei prodotti finiti) e riduce il fabbisogno finanziario dell’impresa.
L’organizzazione
Il factoring comporta una modifica delle funzioni dedite al rapporto con la clientela, consentendo all’impresa di concentrare l’azione sugli aspetti produttivi e commerciali.
Il ricorso al factoring può migliorare la posizione dell’impresa nei confronti dei propri finanziatori, con potenziali effetti positivi sulla disponibilità di fondi e sui costi dei finanziamenti.
La normativa di vigilanza prudenziale (cd. Basilea III) induce le banche e gli intermediari finanziari a una valutazione più attenta e analitica dei rischi di credito, in particolare rafforzando la relazione tra il reale rischio dell’impresa finanziata, e il prezzo e la quantità del credito erogabile.
In questo contesto, il factoring consente all’impresa di alleggerire l’indebitamento, migliorando la propria struttura finanziaria, e di migliorare la gestione della tesoreria, riducendo l’incertezza sui flussi di cassa futuri. Il factoring, inoltre, fornisce un impulso al capitale circolante, favorendo quindi lo sviluppo dell’impresa.
Dal punto di vista degli intermediari finanziari, infine, il credito commerciale sottostante il rapporto di factoring accresce le aspettative di recupero dei fondi anticipati in caso di default del cliente e riduce il requisito di capitale connesso all’operazione, contribuendo a migliorare la combinazione quantità/costo del credito per le imprese che lo utilizzano.
In Italia l’operazione di factoring si realizza con lo strumento giuridico della cessione dei crediti che è disciplinata, in termini generali, dal Codice Civile (art.1260 e ss.) e, in termini specialistici, dalla Legge 52 del 1991, che tratta la Cessione dei crediti d’impresa e che rende possibile la cessione dei crediti in massa anche futuri.
L’impresa cedente e il cessionario, detto factor, stipulano un contratto mediante il quale l’impresa cede al Factor verso corrispettivo una parte dei crediti commerciale vantati verso la propria clientela. E il factor presta i servizi fondamentali che caratterizzano il prodotto (gestione, finanziamento, garanzia, ecc.) e che possono essere variamente combinati fra loro, non dovendo essere necessariamente tutti presenti allo stesso tempo.
Il factoring può assumere dunque diverse configurazioni, e anche il contratto non è standardizzato ma può contenere previsioni differenti in relazione ai servizi richiesti dall’impresa. Tuttavia, possiamo individuare gli elementi base del contratto di factoring e le clausole contrattuali più diffuse.
Tipicamente il contratto riporta le modalità e i termini di effettuazione delle cessioni, ossia il procedimento di trasferimento dei crediti dal cedente al Factor.
Il contratto definisce inoltre le condizioni e le caratteristiche che devono avere i crediti e i comportamenti “di fornitura” delle imprese per poter “accedere” all’operazione di factoring.
Il contratto di factoring disciplina, inoltre, i rapporti fra Factor e cedente in termini di collaborazione, di obblighi informativi e comportamentali del cedente e di prestazioni della società di factoring inclusa l’assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore, nel caso il cliente richieda la garanzia di solvenza del debitore ceduto (cd factoring pro soluto).
Assifact ha prodotto un documento che contiene le linee guida alla comprensione dei profili giuridici e operativi del factoring. Si tratta di una raccolta di elementi base del contratto di factoring e delle primarie clausole contrattuali diffuse, con l’obiettivo di supportare la comprensione del prodotto factoring da parte dei clienti effettivi e potenziali e di tutti gli stakeholder del settore. Il documento ha carattere meramente informativo, non esaustivo e non vincolante, con una logica didattica e dottrinale. Esso evidenzia alcune delle principali clausole contrattuali in uso relative alle operazioni di factoring, accompagnate da sintetiche descrizioni, precisando ove si tratti di mera declinazione della normativa vigente e segnalando le molteplici configurazioni possibili senza alcuna pretesa di completezza o di esaustività ma con il proposito di fornire una traccia alla comprensione e alcuni spunti di riflessione.
L’attività di factoring è riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti negli albi tenuti dalla Banca d’Italia, da questa autorizzati e vigilati, e alle società di factoring captive*.
Assifact rappresenta la sostanziale totalità del mercato italiano (https://www.assifact.it/chi-siamo/gli-associati) ed è membro fondatore della Federazione Europea per il factoring (EUF).
* Società finanziaria appartenente a un gruppo industriale, che svolge l’attività di acquisto dei crediti commerciali che lo stesso gruppo vanta verso la propria clientela, nonché i debiti che il gruppo ha contratto con i propri fornitori.
Le imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione possono ricorrere alla cessione dei relativi crediti derivanti da contratti di appalto, somministrazioni, forniture e anche prestazioni professionali.
Il factoring, caratterizzato da elevata personalizzazione del servizio fornito, può svolgere un ruolo significativo nella razionalizzazione dei processi d’acquisto delle amministrazioni pubbliche e nel miglioramento della gestione dei crediti delle imprese appaltatrici.
I soggetti coinvolti in un’operazione di factoring di crediti derivanti da appalti sono la stazione appaltante, l’impresa appaltatrice e il factor (banca o intermediario finanziario specializzato).
Le stazioni appaltanti, che rappresentano il debitore ceduto nell’operazione di factoring, sono costituite dai seguenti soggetti:
- Stato
- enti pubblici e territoriali
- organismi di diritto pubblico
- associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi pubblici
- imprese pubbliche
- concessionari
- aziende speciali
- agenzie pubbliche
- consorzi
- soggetti privati tenuti al rispetto del codice appalti.
Gli appaltatori, che rappresentano il soggetto cedente nell’operazione di factoring, possono essere:
- imprese individuali, anche artigiane, società commerciali e società cooperative
- ente pubblico
- raggruppamento di tali persone o enti, compresi i consorzi tra società cooperative e consorzi stabili, le associazioni temporanee di imprese, i consorzi di concorrenti, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).
Tali operazioni di factoring sono esercitate da intermediari finanziari specializzati e da banche, sottoposti ai controlli della Banca d’Italia e alla regolamentazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e da operatori finanziari appartenenti ai primari gruppi industriali.
Per la stazione appaltante il ricorso al factoring e il rapporto con il factor favoriscono i processi d’acquisto e l’adozione di strumenti finanziari innovativi.
La cessione dei crediti derivanti da appalti propone alla stazione appaltante un confronto con un operatore specializzato e qualificato (il factor), controparte unica per la gestione del credito, ed è coerente con le tendenze già in atto alla razionalizzazione dei processi d’acquisto e all’adozione di strumenti finanziari innovativi da parte delle amministrazioni pubbliche.
L’inserimento del factoring nella gestione dei crediti da appalti non altera i rapporti tra la stazione appaltante e l’appaltatore, né produce costi e oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente (l’appaltatore) in base al contratto di appalto. Il factor può svolgere un ruolo attivo nella ricerca di soluzioni contrattuali e “prodotti” finanziari adeguati anche alla stazione appaltante. Per quest’ultima, inoltre, possono essere previste modalità di dilazione dell’impegno finanziario relativo al credito ceduto.
Il ricorso al factoring può diventare per la PA stimolo allo sviluppo di una cultura del confronto e dell’integrazione con l’esterno e alla definizione di rapporti di collaborazione non solo con le imprese appaltatrici ma anche con il factor. Il factor può svolgere una funzione di regia dell’operazione nel suo complesso, specie laddove i soggetti coinvolti sono numerosi, come nel caso delle associazioni temporanee di imprese.
Tempestività e certezza nell’erogazione dei fondi, contributo alla gestione dei crediti, garanzia del buon fine dell’operazione sono i principali vantaggi del factoring, da molto tempo apprezzati dalla clientela.
Dal punto di vista finanziario il factoring consente all’impresa appaltatrice di coprire il fabbisogno di finanziamento che consegue alle dilazioni di pagamento concesse alla clientela, di ottimizzare la programmazione degli incassi e di facilitare la crescita del fatturato. Esso può essere utile anche quando l’impresa appaltatrice deve sostenere ingenti investimenti iniziali connessi all’appalto.
Il factoring può consentire inoltre un risparmio nei costi che l’impresa sostiene per la gestione dei crediti commerciali, grazie all’esternalizzazione – secondo una logica di outsourcing – delle attività di valutazione, amministrazione e controllo dei crediti, affidate a uno “specialista dei crediti”, il factor, che può mettere in campo le proprie competenze maturate nei rapporti con la PA, contribuendo così a ridurre anche i costi e i tempi connessi alla gestione della relazione con la stazione appaltante.