Il “caso” impegni di spesa: perchè le imprese devono prestare attenzione?

Prima di effettuare pagamenti, gli Enti Locali devono rispettare la corretta procedura di spesa individuata nel TUEL  La mancata assunzione dell’impegno contabile di spesa può generare brutte sorprese per l’impresa fornitrice della PA.

Perché parliamo del “caso” impegni di spesa? Dobbiamo prestare attenzione rispetto a cosa?

Prima di rispondere agli interrogativi del nostro titolo occorre contestualizzare.

Ci troviamo nell’ambito dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e il “caso” – come vedremo – si apre solamente nella fase patologica dell’inadempimento da parte dell’ente locale.

Le Pubbliche Amministrazioni – parliamo oggi degli Enti Locali – per evitare errori che possono comportare conseguenze sul piano amministrativo, disciplinare e contabile, prima di poter erogare qualsiasi pagamento, devono rispettare la corretta procedura di spesa individuata nel TUEL (Testo Unico degli Enti Locali).

L’art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali prescrive che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria”.

L’impegno di spesa è quindi un atto unilaterale della Pubblica Amministrazione di accantonamento e destinazione di somme per l’erogazione di una determinata spesa. Viene quindi in sintesi determinata la somma da pagare, poi si passa alla fase della liquidazione, ovvero l’emissione degli ordinativi/atti dispositivi al Tesoriere dell’ente locale per la corretta liquidazione della somma che viene, infine, messa in pagamento.

L’esempio calzante per focalizzare l’argomento è quello di una società di fornitura di energia elettrica che esegue una prestazione per un Comune dietro pagamento di corrispettivo.

La società stipula il contratto con il Responsabile Finanziario dell’ente, rifornisce di energia il Comune, emette infine fattura per il servizio reso.

A questo punto però a fronte dei servizi e previa emissione di regolare fattura, non riceve il pagamento. Sollecita quindi il Comune e, stante il perdurante inadempimento, fornisce mandato per recuperare il proprio credito per vie legali.

Il nostro caso si apre nella fase patologica del mancato/ritardo pagamento perché nonostante la stipula del contratto e la corretta e regolare fornitura di energia elettrica, la società potrebbe vedersi dichiarato in Tribunale l’inesistenza del contratto stesso per la mancata indicazione dell’impegno di spesa.

Se infatti il fornitore in atti non prova anche l’assunzione dell’impegno contabile di spesa, i Tribunali come da giurisprudenza ormai unanime, ritengono il rapporto contrattuale viziato in quanto contrastante con norme imperative e, pertanto, nullo ai sensi del disposto di cui all’art. 1418, comma 1, cod. civ.

In tal senso il Tribunale di Benevento “Pertanto, nel vigore del combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49 151 e 191 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) gli atti da cui trae origine la pretesa attorea non possono ritenersi validi e vincolanti nei confronti dell’Ente poiché non contengono la prescritta previsione dell’ammontare del corrispettivo dovuto, dell’impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte. L’inosservanza di tali prescrizioni implica la contrarietà a norme imperative e determina la nullità dell’atto di formazione della volontà negoziale dell’Ente e di qualsiasi atto consequenziale adottato in esecuzione dello stesso” (Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1642/2022).

Come tutelarsi quindi per pretendere il pagamento?

Il reperimento dell’impegno contabile di spesa non sempre è agevole, ma sarebbe conveniente in ogni caso fare accesso al sito dell’ente locale per reperirlo nella sezione apposita dedicata delle procedure di evidenza pubblica.

Se non lo si trova allora la giurisprudenza accorre in aiuto del fornitore precisando che nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’assunzione dell’obbligo di impegno contabile di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura.

Quindi è possibile rivalersi direttamente sul funzionario che ha stipulato il contratto. Di prassi capita quasi sempre che in sede giudiziale – onde evitare responsabilità – sia lo stesso responsabile finanziario a produrre in giudizio l’impegno contabile di spesa (sempre che sia esistente).

Ultima spiaggia per recuperare il credito è l’azione di ingiustificato arricchimento; attenzione che è meramente residuale, ciò significa che è possibile esperirla quando anche la causa contro il funzionario firmatario non sortirà gli effetti sperati.

Ecco quindi svelato il caso degli impegni di spesa; è bene conoscere quest’aspetto fondamentale per tutelare i propri crediti nei rapporti con gli enti locali.

Non basta stipulare correttamente il contratto ma è necessaria l’evidenza della procedura di spesa; occorre quindi premunirsi ed essere consapevoli nello scongiurato caso dell’inadempimento dell’ente.

Il caso si è quindi risolto con la consapevolezza di essere preparati a qualsiasi evenienza!