Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, da colui che ha rivestito la carica di Presidente nel triennio precedente e da colui che è stato designato come successore nella carica di Presidente ai sensi dell’art. 12 lett. g), nonché da un numero di Consiglieri, nominati dal Consiglio, pari a tre.
Possono partecipare alle adunanze senza diritto di voto i Revisori e gli eventuali Presidenti onorari, i quali devono essere informati delle convocazioni.
Il Comitato, se istituito, si aduna ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario.
Le modalità ed i termini di convocazione e di svolgimento sono quelli previsti per il Consiglio.
Presiede le adunanze il Presidente o chi ne fa le veci a termini dell’articolo 14 del presente Statuto.
Funge da Segretario il Segretario del Consiglio o, in difetto, altra persona designata dal Comitato.
Le adunanze sono valide quando vi interviene almeno la maggioranza dei membri del Comitato.
Il Comitato delibera sulle materie ad esso delegate dal Consiglio, salvo casi di particolare urgenza.
Le delibere del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
I verbali delle sedute sono firmati da chi presiede l’adunanza e dal Segretario.