Assemblea (partecipazione e deliberazioni)
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età.
Qualora siano assenti tutti i Vice Presidenti, o in caso di loro impedimento, l’Assemblea è presieduta da chi ha rivestito la carica di Presidente per il triennio precedente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere presente più anziano di età.
Hanno diritto di intervento tutti gli Associati in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei contributi associativi.
Gli Associati sono rappresentati da una persona fisica che ne abbia od a cui sia conferita la rappresentanza.
Ogni Associato potrà farsi rappresentare in ogni singola Assemblea, con effetto anche per la se-conda convocazione, da altro Associato con delega scritta; ad ogni Associato possono essere conferite al massimo tre deleghe..
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire all’Assemblea.
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con l’intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati Ordinari portatori di più del 50% (cinquanta per cento) dei voti di cui questi dispongono complessivamente; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti rappresentati.
Limitatamente alle votazioni sul bilancio, le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con l’intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati Corrispondenti, oltre a quanto previsto per gli Associati Ordinari nel comma precedente; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti rappresentati.
Le deliberazioni per essere valide devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati all’Assemblea.
Per quanto riguarda le modifiche allo Statuto, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di più del 50% (cinquanta per cento) degli Associati Ordinari che al contempo rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti di cui questi dispongono complessivamente; in seconda convocazione, con l’intervento di tanti Associati Ordinari che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti di cui questi dispongono complessivamente.
In ogni caso tali deliberazioni devono essere prese con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati all’Assemblea.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento o comunque la cessazione dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e l’attribuzione dei loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Fondatori e comunque della maggioranza assoluta degli Associati Ordinari.