Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde per:
o il venire meno dei requisiti di cui all’ Articolo 3;
o delibera del Consiglio in caso di:
a. inadempienza nel versamento dei corrispettivi e contributi associativi;
b. inadempimento degli obblighi posti a carico degli Associati a norma dell’Articolo 5;
c. altre gravi e motivate ragioni.
Nelle ipotesi sub a), b) e c) la decadenza dalla qualità di Associato potrà essere dichiarata solo previa diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta.
Avverso la delibera del Consiglio che dispone la decadenza dalla qualità di Associato è ammesso ricorso all’Assemblea ordinaria nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.
L’Assemblea decide nella prima seduta successiva alla proposizione del ricorso.
All’Associato è riservata la facoltà di recedere dalla Associazione dandone comunicazione al Consiglio a mezzo lettera raccomandata.
Il recesso e la decadenza hanno effetto immediato e non danno diritto al rimborso dei corrispettivi e contributi a qualunque titolo versati né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.