Contributo associativo
Al momento in cui entrano a far parte dell’Associazione, gli Associati sono tenuti a versare un contributo di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio.
Il contributo annuo a carico degli Associati sarà calcolato in relazione alle spese di esercizio, secondo i seguenti criteri:
a. il 70% (settanta per cento) delle spese di esercizio sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli Associati Ordinari e Corrispondenti;
b. il residuo 30% (trenta per cento) delle spese di esercizio verrà ripartito fra gli Associati Ordinari in misura proporzionale ai voti loro spettanti in Assemblea ai sensi del successivo Articolo 10.
Entro un mese dall’approvazione del bilancio preventivo, gli Associati dovranno provvedere al pagamento dei contributi che sulla base di esso risulteranno a loro carico; entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo dovrà provvedersi all’eventuale conguaglio.
Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, ed antecedentemente alla data fissata per l’Assemblea che deve approvare il bilancio preventivo, possono essere chiesti dal Consiglio anticipi agli Associati in misura non superiore all’ultimo contributo annuo pagato.
Nel caso in cui più Associati appartengano, in qualità di enti controllanti o controllati, al medesimo gruppo, facendo fede a questo fine la presenza del consolidamento dei rispettivi bilanci a livello del gruppo, tali Associati pagano ciascuno il 60% del contributo annuo teoricamente dovuto.
Il comma precedente vale per l’esercizio successivo a quello nel quale si configura per la prima volta l’ipotesi di appartenenza allo stesso gruppo.
Se durante l’esercizio avvengono la decadenza o il recesso dell’Associato, questo non è esonerato dal pagamento dei contributi previsti per l’esercizio medesimo.