Acquisto della qualità di Associati
Possono essere ammessi nell’Associazione in qualità di Associati Ordinari i soggetti che:
a. esercitino direttamente in misura significativa ed in via continuativa l’ attività di factoring;
b. abbiano forma di S.p.A. o comunque personalità giuridica;
c. siano iscritti nel Registro delle Imprese competente da almeno due anni;
d. abbiano un capitale interamente versato di almeno 5.000.000 Euro;
Gli Associati Ordinari che hanno partecipato alla costituzione della Associazione o che comunque siano stati qualificati tali entro il 31.12.1989 appartengono alla categoria degli Associati Fondatori.
I soggetti, che esercitano direttamente o indirettamente l’attività di factoring, che non abbiano uno o più dei requisiti sopra indicati, possono essere ammessi come Associati Corrispondenti.
Gli Associati Corrispondenti sono esonerati dal pagamento dei contributi associativi di cui al secondo comma, lettera b) del successivo articolo 4 e non prendono parte a votazioni nell’Assemblea, fatta eccezione per le votazioni sul bilancio.
Gli Associati Corrispondenti hanno diritto a tutti i servizi offerti dall’Associazione e possono intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione.
Sulla domanda di adesione come Associato Ordinario o Corrispondente decide in modo inappellabile il Consiglio.
Qualora l’Associato Corrispondente, successivamente alla ammissione all’Associazione, presenti le caratteristiche dell’Associato Ordinario, il Consiglio può deliberarne il passaggio di categoria da Associato Corrispondente ad Associato Ordinario.
Possono infine essere ammessi all’Associazione, come Associati Sostenitori, con delibera del Consiglio, altri soggetti che non esercitano direttamente o indirettamente l’ attività di factoring ma perseguono in maniera prevalente finalità compatibili con quelle dell’Associazione; tali Associati sono tenuti a versare inizialmente, all’atto dell’ ammissione, e successivamente, all’inizio di ogni esercizio, un corrispettivo annuo per i servizi resi nella misura stabilita dal Consiglio ma sono esonerati dal pagamento dei contributi associativi e non dispongono di voti.
Per quanto concerne i rapporti associativi, il domicilio degli Associati è quello risultante dalla domanda di adesione o, se successivamente mutato, da specifica comunicazione inviata dall’Associato alla Associazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta.
Per tutti i rapporti fra Associazione e Associati, Foro competente è quello di Milano.