STATUTO SOCIALE
Milano, 20 giugno 2017
ARTICOLO 1
Costituzione e natura
E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana per il Factoring”, in forma abbreviata ASSIFACT.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.
L’Associazione ha sede in Milano.
Il Consiglio può trasferire gli uffici della sede nell’ambito della stessa città nonché istituire sedi e uffici anche in altre città, anche all’estero.
L’Associazione può aderire ad altre Associazioni o Enti per il conseguimento dei fini associativi.
ARTICOLO 2
Scopi e compiti
Sono scopi e compiti fondamentali dell’Associazione:
- Collaborare con altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri, nella soluzione dei problemi interessanti il factoring inteso come l’insieme delle attività connesse all’anticipazione, garanzia e gestione dei crediti e debiti di imprese, enti pubblici e privati;
- Svolgere attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati;
- Compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il factoring, anche mediante pubblicazioni e convegni;
- Promuovere e favorire, nell’ambito delle proprie attività, la conoscenza e il rispetto della legislazione europea e nazionale in materia di tutela della concorrenza;
- Promuovere e favorire l’interlocuzione e il confronto su temi di interesse comune fra gli Associati o fra essi e altri Enti ed Organismi in genere, in Italia ed all’ estero, nel pieno rispetto della concorrenza e delle norme poste a tutela della stessa;
- Adempiere ai suoi compiti statutari, nell’ interesse degli Associati, anche nei confronti delle Istituzioni Europee ed in genere di Organizzazioni ed Istituzioni Internazionali, sia direttamente che attraverso appositi organismi;
- Formulare, nel pieno rispetto delle regole della concorrenza, linee guida e proposte operative non vincolanti per lo svolgimento della professione;
- Dirimere in via conciliativa contestazioni in atto o potenziali fra gli Associati e tra gli Associati e i terzi, o assumere incarichi che siano conferiti allo stesso fine;
- Promuovere e/o partecipare a sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie tra i propri Associati e la clientela;
- Svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell’ Associazione.
ARTICOLO 3
Acquisto della qualità di Associati
Possono essere ammessi nell’Associazione in qualità di Associati Ordinari i soggetti che:
a. esercitino direttamente in misura significativa ed in via continuativa l’ attività di factoring;
b. abbiano forma di S.p.A. o comunque personalità giuridica;
c. siano iscritti nel Registro delle Imprese competente da almeno due anni;
d. abbiano un capitale interamente versato di almeno 5.000.000 Euro;
Gli Associati Ordinari che hanno partecipato alla costituzione della Associazione o che comunque siano stati qualificati tali entro il 31.12.1989 appartengono alla categoria degli Associati Fondatori.
I soggetti, che esercitano direttamente o indirettamente l’attività di factoring, che non abbiano uno o più dei requisiti sopra indicati, possono essere ammessi come Associati Corrispondenti.
Gli Associati Corrispondenti sono esonerati dal pagamento dei contributi associativi di cui al secondo comma, lettera b) del successivo articolo 4 e non prendono parte a votazioni nell’Assemblea, fatta eccezione per le votazioni sul bilancio.
Gli Associati Corrispondenti hanno diritto a tutti i servizi offerti dall’Associazione e possono intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione.
Sulla domanda di adesione come Associato Ordinario o Corrispondente decide in modo inappellabile il Consiglio.
Qualora l’Associato Corrispondente, successivamente alla ammissione all’Associazione, presenti le caratteristiche dell’Associato Ordinario, il Consiglio può deliberarne il passaggio di categoria da Associato Corrispondente ad Associato Ordinario.
Possono infine essere ammessi all’Associazione, come Associati Sostenitori, con delibera del Consiglio, altri soggetti che non esercitano direttamente o indirettamente l’ attività di factoring ma perseguono in maniera prevalente finalità compatibili con quelle dell’Associazione; tali Associati sono tenuti a versare inizialmente, all’atto dell’ ammissione, e successivamente, all’inizio di ogni esercizio, un corrispettivo annuo per i servizi resi nella misura stabilita dal Consiglio ma sono esonerati dal pagamento dei contributi associativi e non dispongono di voti.
Per quanto concerne i rapporti associativi, il domicilio degli Associati è quello risultante dalla domanda di adesione o, se successivamente mutato, da specifica comunicazione inviata dall’Associato alla Associazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta.
Per tutti i rapporti fra Associazione e Associati, Foro competente è quello di Milano.
ARTICOLO 4
Contributo associativo
Al momento in cui entrano a far parte dell’Associazione, gli Associati sono tenuti a versare un contributo di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio.
Il contributo annuo a carico degli Associati sarà calcolato in relazione alle spese di esercizio, secondo i seguenti criteri:
a. il 70% (settanta per cento) delle spese di esercizio sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli Associati Ordinari e Corrispondenti;
b. il residuo 30% (trenta per cento) delle spese di esercizio verrà ripartito fra gli Associati Ordinari in misura proporzionale ai voti loro spettanti in Assemblea ai sensi del successivo Articolo 10.
Entro un mese dall’approvazione del bilancio preventivo, gli Associati dovranno provvedere al pagamento dei contributi che sulla base di esso risulteranno a loro carico; entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo dovrà provvedersi all’eventuale conguaglio.
Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, ed antecedentemente alla data fissata per l’Assemblea che deve approvare il bilancio preventivo, possono essere chiesti dal Consiglio anticipi agli Associati in misura non superiore all’ultimo contributo annuo pagato.
Nel caso in cui più Associati appartengano, in qualità di enti controllanti o controllati, al medesimo gruppo, facendo fede a questo fine la presenza del consolidamento dei rispettivi bilanci a livello del gruppo, tali Associati pagano ciascuno il 60% del contributo annuo teoricamente dovuto.
Il comma precedente vale per l’esercizio successivo a quello nel quale si configura per la prima volta l’ipotesi di appartenenza allo stesso gruppo.
Se durante l’esercizio avvengono la decadenza o il recesso dell’Associato, questo non è esonerato dal pagamento dei contributi previsti per l’esercizio medesimo.
ARTICOLO 5
Obblighi degli Associati
Gli Associati sono tenuti a:
- adempiere agli obblighi imposti dallo Statuto o dagli organi della Associazione in conformità allo Statuto;
- collaborare per il conseguimento degli scopi della Associazione;
- attenersi a quanto previsto dal modello generale di organizzazione e di gestione, dal codice di condotta antitrust e dal codice etico dell’Associazione nonché a criteri di comportamento fissati in via generale dagli organi dell’Associazione;
- collaborare nella fornitura di notizie e dati che dovessero essere loro richiesti dagli organi della Associazione sulla loro attività, nel rispetto delle vigenti norme antitrust a livello nazionale ed europeo. Gli Associati Ordinari, esclusi quelli che svolgono prevalentemente l’attività di acquisto crediti nell’ambito del gruppo di appartenenza, sono altresì tenuti ad aderire al DAP “Database delle Abitudini di Pagamento” ed ai relativi adempimenti. Gli Associati Ordinari esclusi al dettato precedente e gli Associati Corrispondenti hanno la facoltà di aderire al DAP. Se esercitano tale facoltà, essi assumono il medesimo impegno di partecipare al DAP ed ai relativi adempimenti degli Associati Ordinari di cui al dettato precedente.
L’Associazione è tenuta a conservare il segreto su quelle notizie che gli Associati dichiareranno di considerare riservate.
ARTICOLO 6
Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde per:
o il venire meno dei requisiti di cui all’ Articolo 3;
o delibera del Consiglio in caso di:
a. inadempienza nel versamento dei corrispettivi e contributi associativi;
b. inadempimento degli obblighi posti a carico degli Associati a norma dell’Articolo 5;
c. altre gravi e motivate ragioni.
Nelle ipotesi sub a), b) e c) la decadenza dalla qualità di Associato potrà essere dichiarata solo previa diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta.
Avverso la delibera del Consiglio che dispone la decadenza dalla qualità di Associato è ammesso ricorso all’Assemblea ordinaria nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.
L’Assemblea decide nella prima seduta successiva alla proposizione del ricorso.
All’Associato è riservata la facoltà di recedere dalla Associazione dandone comunicazione al Consiglio a mezzo lettera raccomandata.
Il recesso e la decadenza hanno effetto immediato e non danno diritto al rimborso dei corrispettivi e contributi a qualunque titolo versati né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.
ARTICOLO 7
Organi
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Consiglio
- il Presidente e i Vice Presidenti
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Revisori
ARTICOLO 8
Assemblea (convocazione e competenze)
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno.
E’ comunque facoltà del Consiglio convocare l’Assemblea quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno il 20% (venti per cento) degli Associati Ordinari portatori di almeno il 20% (venti per cento) dei voti di cui questi dispongono complessivamente, o almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli Associati Corrispondenti.
Le Assemblee sono convocate a cura del Presidente mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da inviarsi agli Associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza a mezzo lettera raccomandata oppure con telegramma, o fax, o posta elettronica, almeno 6 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.
Saranno comunque valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora siano rappresentati tutti gli Associati e sia intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori, con obbligo di informare gli assenti.
All’Assemblea ordinaria, da convocarsi di norma entro il mese di giugno di ogni anno, spetta di:
a. fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
b. nominare i membri del Consiglio previa fissazione del numero dei componenti in relazione a quanto stabilito all’Articolo 11;
c. nominare il Collegio dei Revisori;
d. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento, nel rispetto della vigente normativa antitrust, ad essa demandato per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio;
e. approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 marzo di ogni anno;
f. nominare uno o più Presidenti onorari, su proposta del Consiglio.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento o comunque cessazione dell’Associazione.
Il Segretario dell’Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte risultare da apposito verbale dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
L’Assemblea si terrà presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
ARTICOLO 9
Assemblea (partecipazione e deliberazioni)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età.
Qualora siano assenti tutti i Vice Presidenti, o in caso di loro impedimento, l’Assemblea è presieduta da chi ha rivestito la carica di Presidente per il triennio precedente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere presente più anziano di età.
Hanno diritto di intervento tutti gli Associati in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei contributi associativi.
Gli Associati sono rappresentati da una persona fisica che ne abbia od a cui sia conferita la rappresentanza.
Ogni Associato potrà farsi rappresentare in ogni singola Assemblea, con effetto anche per la se-conda convocazione, da altro Associato con delega scritta; ad ogni Associato possono essere conferite al massimo tre deleghe.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire all’Assemblea.
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con l’intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati Ordinari portatori di più del 50% (cinquanta per cento) dei voti di cui questi dispongono complessivamente; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti rappresentati.
Limitatamente alle votazioni sul bilancio, le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con l’intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati Corrispondenti, oltre a quanto previsto per gli Associati Ordinari nel comma precedente; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti rappresentati.
Le deliberazioni per essere valide devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati all’Assemblea.
Per quanto riguarda le modifiche allo Statuto, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di più del 50% (cinquanta per cento) degli Associati Ordinari che al contempo rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti di cui questi dispongono complessivamente; in seconda convocazione, con l’intervento di tanti Associati Ordinari che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti di cui questi dispongono complessivamente.
In ogni caso tali deliberazioni devono essere prese con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati all’Assemblea.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento o comunque la cessazione dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e l’attribuzione dei loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Fondatori e comunque della maggioranza assoluta degli Associati Ordinari.
ARTICOLO 10
Ripartizione voti
Ad ogni Associato spettano 100 (cento) voti. Agli Associati Ordinari e agli Associati Fondatori spetta inoltre una quota complessiva di ulteriori 9.000 (novemila) voti da ripartirsi come segue:
A. il 25% (venticinque per cento) di tali voti sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli Associati Fondatori;
B. il residuo 75% (settantacinque per cento) sarà ripartito tra gli Associati Ordinari, compresi gli Associati Fondatori, secondo i seguenti criteri:
a. quanto alla quota del 60% (sessanta per cento) in proporzione al totale dei ricavi per interessi e commissioni inerenti all’attività di factoring risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
b. quanto alla quota del 40% (quaranta per cento) in proporzione al turnover registrato nell’ultimo esercizio;
Alla ripartizione dei voti in relazione ai parametri di cui sopra si provvederà in occasione di ogni Assemblea, sulla base dei dati trasmessi dagli Associati e risultanti dall’ultimo bilancio annuale approvato.
Per l’ipotesi in cui, dopo la ripartizione dei voti secondo i criteri di cui sub A e B, non dovessero risultare distribuiti tutti i novemila voti, quelli restanti saranno distribuiti uno per volta, fino a loro esaurimento, fra gli Associati Ordinari, compresi gli Associati Fondatori, iniziando da quello che avrà ottenuto il minor numero di voti.
Nel caso in cui ad un Associato, in virtù delle norme di cui agli ultimi due commi dell’Articolo 4, sia stato effettivamente addebitato il 60% del contributo annuo teoricamente dovuto, i voti complessivamente ad esso spettanti sono ridotti in proporzione.
ARTICOLO 11
Consiglio (composizione)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri variabile fra nove e ventitre per determinazione dell’Assemblea ordinaria, che li nomina ogni tre anni, scegliendo fra i candidati proposti dagli Associati Ordinari, salvi tre scelti fra i candidati proposti dagli Associati Corrispondenti se esistenti. A carico degli Associati proponenti non deve sussistere alcuna delle circostanze previste dall’Articolo 6.
Ciascuno degli Associati può proporre un solo candidato, scelto fra gli amministratori o i dirigenti in carica degli stessi Associati; il venir meno di tale requisito comporta la decadenza dalla carica previa apposita deliberazione del Consiglio. Le proposte devono pervenire al Presidente del Consiglio della Associazione entro il termine perentorio di 10 giorni anteriori alla data fissata per l’Assemblea.
Risultano eletti i candidati che, in relazione al numero dei Consiglieri da nominare, conseguano il maggior numero di voti.
Qualora non risulti eletto il numero di Consiglieri fissato dall’Assemblea, si provvederà ad una seconda votazione, con attribuzione dei suffragi a coloro che, presenti nella suddetta lista degli eleggibili, non siano stati eletti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea il controllo sulla regolarità delle votazioni e l’accertamento dei requisiti di eleggibilità.
Alle riunioni del Consiglio vengono invitati a partecipare senza diritto di voto i Revisori e i Presidenti onorari, ove esistenti.
Il Consiglio può, previa apposita delibera approvata dai Revisori, invitare a partecipare alle proprie riunioni, anche in via continuativa, uno o più esperti esterni.
Costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere dell’Associazione, previa apposita deliberazione del Consiglio, la circostanza che l’Associato che ha candidato il Consigliere perda la qualifica di Associato oppure veda mutata la categoria di associazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dai Revisori.
I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea e scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora per dimissione o altra causa venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio ed i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l’Assemblea per le nuove nomine. Venendo a mancare l’intero Consiglio, l’Assemblea dovrà essere convocata d’urgenza dal Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 12
Consiglio (competenze)
Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari.
In particolare:
a. è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione secondo le prescrizioni del presente Statuto;
b. formula linee guida e proposte operative non vincolanti, nello spirito della sana e prudente gestione e di sviluppo efficiente del mercato, cui gli Associati possono attenersi nello svolgimento della loro attività e, fra l’altro, elabora regole generali di comportamento riguardanti rapporti fra Associati, nel rispetto di una leale e corretta concorrenza commerciale;
c. tratta le questioni di interesse comune degli Associati, nel pieno rispetto delle norme sulla concorrenza e di quanto stabilito nel codice di condotta antitrust;
d. delibera su iniziative da assumere nell’interesse generale della Associazione per gli scopi della medesima;
e. presenta un rapporto almeno annuale sulla propria attività e sull’andamento generale del mercato del factoring;
f. nomina tra i suoi membri il Presidente e i Vice Presidenti, determinando i loro poteri;
g. designa, trascorsi due esercizi dalla nomina del Presidente, colui che rivestirà tale carica nel triennio successivo a quello in corso;
h. può proporre all’Assemblea la nomina di uno o più Presidenti onorari;
i. nomina il Direttore o il Segretario Generale dell’Associazione, determinandone i poteri;
j. decide ai sensi dell’Articolo 3 sull’ammissione degli Associati e ne stabilisce l’eventuale categoria, senza possibilità di appello.
k. delibera in ordine alla esclusione di Associati;
l. predispone il bilancio preventivo dell’Associazione, nonché quello consuntivo;
m. stabilisce l’eventuale organico dei dipendenti della Associazione.
Il Consiglio può affidare ai propri membri, alle Commissioni tecniche ed ai Gruppi di lavoro, ove costituiti, con delibera del Consiglio, o a terzi, lo studio di determinate questioni, nonché l’espletamento di particolari incarichi stabilendo l’eventuale relativo compenso.
Il Consiglio delega parte delle sue attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.
Resta comunque di esclusiva competenza del Consiglio l’esercizio dei poteri di cui ai punti b), e), f), g), h), i), j), k), l) del presente articolo.
ARTICOLO 13
Consiglio (convocazione e deliberazioni)
ll Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Consigliere almeno dieci giorni prima della adunanza e, nei casi d’urgenza, con almeno quarantotto ore di anticipo.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 14.
Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento personale della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per la nomina del Comitato Esecutivo, del Presidente, dei Vice Presidenti, degli eventuali Presidenti onorari, di colui che sarà designato a succedere nella carica di Presidente, ai sensi dell’art. 12 lett. g), del Direttore o Segretario Generale dell’Associazione, o per l’esclusione di Associati o per la variazione della loro qualifica, è richiesto l’intervento personale dei due terzi dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
Per tutte le deliberazioni di cui al comma precedente, qualora per tre convocazioni successive non risultassero presenti almeno i due terzi dei membri in carica, alla quarta convocazione le deliberazioni medesime avverranno con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, indipendentemente dal numero degli stessi.
Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da apposito verbale, redatto da un Segretario, nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri membri, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio, ove se ne ravvisi l’opportunità per problemi di urgenza o logistica, può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, con l’ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
ARTICOLO 14
Presidente e Vice Presidenti
Il Presidente, nominato dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi; può comparire in giudizio e promuovere azioni in qualunque sede e grado, anche in sede di ingiunzione, revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
I Vice Presidenti, nominati dal Consiglio tra i suoi membri, fino a un massimo di cinque, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I Vice Presidenti presiedono, su incarico del Consiglio, le Commissioni tecniche dell’ Associazione. Essi sovraintendono all’attività della Commissione a loro affidata e riferiscono in Consiglio in merito all’attività svolta.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, da colui che è stato designato come successore nella carica di Presidente, ai sensi dell’art. 12 lett. g).
Di fronte agli Associati ed ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell’assenza di questi e della legittimità della sua sostituzione.
ARTICOLO 15
Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, da colui che ha rivestito la carica di Presidente nel triennio precedente e da colui che è stato designato come successore nella carica di Presidente ai sensi dell’art. 12 lett. g), nonché da un numero di Consiglieri, nominati dal Consiglio, pari a tre.
Possono partecipare alle adunanze senza diritto di voto i Revisori e gli eventuali Presidenti onorari, i quali devono essere informati delle convocazioni.
Il Comitato, se istituito, si aduna ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario.
Le modalità ed i termini di convocazione e di svolgimento sono quelli previsti per il Consiglio.
Presiede le adunanze il Presidente o chi ne fa le veci a termini dell’articolo 14 del presente Statuto.
Funge da Segretario il Segretario del Consiglio o, in difetto, altra persona designata dal Comitato.
Le adunanze sono valide quando vi interviene almeno la maggioranza dei membri del Comitato.
Il Comitato delibera sulle materie ad esso delegate dal Consiglio, salvo casi di particolare urgenza.
Le delibere del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
I verbali delle sedute sono firmati da chi presiede l’adunanza e dal Segretario.
ARTICOLO 16
Collegio dei Revisori
L’Assemblea nomina ogni tre anni cinque Revisori, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti fra i candidati presentati dagli Associati Ordinari, salvo uno degli effettivi e uno dei supplenti che sono scelti fra i candidati presentati dagli Associati Corrispondenti se esistenti.
Per quanto riguarda le norme sulla decadenza dei Revisori vale quanto statuito all’ Articolo 11 per i membri del Consiglio.
Il Presidente del Collegio è il Revisore più anziano di età, che provvede a convocare le riunioni.
I Revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea; essi hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno tre volte all’anno.
Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.
Il Collegio dei Revisori controlla il prospetto di bilancio predisposto dal Consiglio e lo accompagna con una propria relazione.
Il Revisore che non partecipi, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica ed è sostituito automaticamente dal Revisore supplente che abbia ottenuto più voti nella Assemblea che lo ha nominato, oppure, a parità di voti, più anziano per età.
ARTICOLO 17
Norma Finale
Per tutto quanto non contemplato dallo Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.