Lotta ai ritardi di pagamento: la proposta di Regolamento Europeo

Nell’ambito di un pacchetto di iniziative per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese europee nell’attuale contesto economico, la Commissione europea ha presentato il 12 settembre u.s. una proposta di regolamento sulla lotta ai ritardi di pagamento che introduce un termine massimo di pagamento di 30 giorni per tutte le transazioni commerciali, superando così il concetto di “gravemente iniquo”

Termini di pagamento uniformi di 30 giorni per tutte le transazioni commerciali tra Imprese e le transazioni commerciali tra Imprese e Pubblica Autorità. Lo stesso termine di pagamento trova applicazione anche alle forniture di prodotti agricoli e alimentari non deperibili. Eliminazione del periodo di pagamento massimo di 60 giorni per le autorità sanitarie e pubbliche che svolgono attività economiche.

Riconoscimento “automatico”:
– al ricorrere di determinate condizioni, degli interessi di mora per il ritardato pagamento;
– di un compenso forfettario di € 50,00 per singola fattura, per le spese di recupero crediti, salvo il maggior danno.

Queste sono alcune delle previsioni riportate dalla Commissione Europea nella proposta di Regolamento pubblicata il 12 settembre 2023 (2023/0523 COD) quale disciplina uniforme tra tutti i 27 Paesi della Comunità Europea UE, per la lotta ai ritardi di pagamento.

Le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione conseguono ad una consultazione in tema di ritardi nei pagamenti e di pratiche commerciali sleali, che hanno evidenziato la necessità di una revisione della Direttiva 2011/11 EU (Late Payment Directive) in quanto la stessa, per i risultati verificati, è stata ritenuta non prevedere sufficienti misure preventive e adeguati deterrenti contro i ritardati pagamenti stante, altresì, l’insufficienza delle azioni di rimedio invocabili dai creditori.
In particolare, la Commissione ha posto in rilievo lo squilibrio, o “asimmetria”, tra piccolo fornitore (PMI creditore) ed il grande cliente tale per cui primo è costretto ad accettare termini e condizioni di pagamento non equi, mentre il grande cliente che, peraltro, ha una maggiore facilità di accesso al credito, ritarda il pagamento quale forma di finanziamento senza costo con aggravio del fornitore.

Obiettivo della proposta di riforma è migliorare la disciplina dei pagamenti di tutti i soggetti interessati (pubblica amministrazione, grandi imprese, PMI) e proteggere le PMI dagli effetti negativi del ritardato pagamento. Obiettivo da perseguire tramite “Regolamento” in luogo di una Direttiva e ciò considerato che ai sensi dell’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si è inteso scongiurare il rischio che in sede di recepimento di una Direttiva[1] si potesse generare una mancanza di regole uniformi tra i Paesi UE, da cui una frammentazione del mercato unico e costi maggiori per le imprese che operano a livello transfrontaliero.

 

In questa premessa la proposta di Regolamento riporta la disciplina in maniera uniforme aspetti fondamentali concernenti: (i) il termine massimo dei pagamenti ad esclusione: (a) delle transazioni commerciali con i consumatori, (b) dei pagamenti eseguiti a titolo risarcitorio, (c) dei debiti oggetto di procedure di insolvenza; (ii) le procedura di accettazione o di verifica di beni o servizi la cui durata massima è anch’essa prevista in 30 giorni; (iii) la previsione in tema di appalti pubblici, di cui alle Direttive richiamate all’art.4 del Regolamento[2], che sia data la prova del pagamento dei subappaltatori; (iv) il tasso di interesse per i ritardati pagamenti; (v) l’importo forfettario quale compensazione per le spese di recupero; (vi) la previsione di nullità di clausole che violino i termini di pagamento, o di escludere o limitare il diritto agli interessi di mora, o di estendere la durata della procedura di verifica, di ritardare il momento dell’invio della fattura o di ricezione della merce; (vii) la previsione del termine massimo, indicato in 90 giorni dalla richiesta, perché il creditore possa conseguire il titolo esecutivo; (viii) l’istituzione da parte di ogni Paese di “autorità di controllo” (Enforcement authorities) per il rispetto delle previsioni del Regolamento; (ix) i diritti accordati ai creditori ed alle associazioni di rappresentanza dei creditori di presentare reclami alle autorità di controllo; (x) previsione di strumenti alternativi a quelli tradizionali, per la risoluzione delle controversie; (xi) favorire la alfabetizzazione finanziaria e gli strumenti digitali per eseguire i pagamenti.

 

La Commissione, nella redazione della proposta, ha fatto proprie le risultanze degli studi delle valutazioni di impatto di termini di pagamento più rapidi nelle transazioni B2B e di quelle emergenti dal “Costruire una cultura del pagamento responsabile”, nonché delle pronunce della Corte di Giustizia Europea in tema di compensazione forfettaria, delle procedure di verifica o di accettazione dei beni e servizi, degli obblighi posti in capo agli Stati del rispetto dei termini di pagamento.

In ordine alle valutazioni di impatto, la Commissione ha riunito le tre opzioni esaminate[3] nell’obiettivo di conseguire una riduzione del 35% dei ritardi nei pagamenti. Inoltre vengono stimati i benefici sia in termini di interessi che per commissioni forfettarie conseguenti ad un tempestivo pagamento e, soprattutto, si avrebbe una riduzione dei fallimenti e dei relativi costi per le casse pubbliche.

La Commissione prosegue evidenziando che le misure sono state pensate per le PMI, ma ne beneficeranno le Imprese di tutte le dimensioni considerato che la limitazione del termine di pagamento e delle procedure di verifiche renderanno più prevedibili i flussi di cassa con ridistribuzione in modo equo degli oneri finanziari e maggiore facilità di accesso al credito.

Come evidenziato si tratta di una proposta per cui occorrerà attendere che sia concluso l’iter di promulgazione per verificare eventuali modifiche al testo proposto. In ogni caso, come evidenziato dal Commissario UE per l’Economia[4], Paolo Gentiloni, “si tratta di una sfida … politica culturale per il nostro Paese e bisognerà attrezzarsi, discutendo anche con le Autorità europee per rendere l’attuazione del nuovo regolamento credibile e applicabile”.

Ed è in questo colloquio, auspicato dal Commissario UE, l’ambito in cui valutare le eventuali proposte di modifiche della nuova normativa partendo da una riflessione di base: se la riduzione generalizzata dei termini di pagamento a 30 giorni sia davvero “la soluzione” al ritardo nei pagamenti.
Quanto sopra considerati anche i riflessi conseguenti da tale previsione quali l’incidenza sullo scaduto deteriorato e le conseguenti classificazioni dello status delle relative posizioni da cui il rischio di ulteriori criticità in termini di accesso al credito.

A tale riflessione si aggiunge quella relativa alla causa del ritardato pagamento, che è un aspetto diverso dai termini di pagamento previsti in contratto, non sempre ascrivibile al comportamento delle imprese di maggiori dimensioni di conseguire un “finanziamento senza costo”. Così come non è detto vi sia simmetria tra limitazione dei termini di pagamento ed automatica riduzione dei ritardi di pagamento.

Dall’altro lato, il richiamo alla causa del ritardato pagamento consente, altresì di (ri)dare “dignità” alla libertà contrattuale, ovviamente nell’ambito dei precetti normativi, ma che per effetto della proposta in argomento viene limitata.

E con riferimento alla libertà contrattuale, parrebbe sicuramente perseguibile un emendamento alla proposta di Regolamento che vieti clausole di “divieto di cessione dei crediti” in quanto tali clausole si rilevano a svantaggio della parte contrattuale più debole. Così operando, inoltre, si favorirebbe il trasferimento dei crediti a favore di società di factoring che, statisticamente, hanno dimostrato di essere di significativo supporto nella gestione dei crediti con conseguenti benefici in termini di tempestività dei pagamenti.

Ulteriori riflessioni concernono dal rilievo che i cicli produttivi variano in base ai diversi settori operativi e/o merceologici nonché per singola azienda, per cui parrebbe opportuno eliminare il ristretto termine per le procedure di accettazione o di verifica dei beni o servizi che rischiano di danneggiare ingiustamente l’acquirente.

Quanto sopra affinchè la proposta di Regolamento non sia, o non diventi, mera applicazione della legge di causalità in base alla quale “tutto ciò che accade è la conseguenza di un evento antecedente e diverso, senza il quale non avrebbe potuto verificarsi[5], in cui l’evento antecedente è costituito dal comportamento dei debitori che ritardano i pagamenti.

Per altri profili il nostro ordinamento è già compliant alle previsioni del Regolamento e ciò con riferimento a:

  • onere per le imprese committenti di verificare che l’appaltatore abbia pagato i sub-appaltatori (art. 105, comma 13, codice appalti);
  • termini di pagamento del SAL in 30 giorni (art. 113 bis, 1° comma codice appalti), anche se l’attuale previsione riporta la precisazione “salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine”;
  • alfabetizzazione finanziaria per l’attenzione dedicata a tale profilo dalla Banca d’Italia, dalla Consob e dal MIUR;
  • digitalizzazione delle fatturazioni.

 

[1] La Direttiva “vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” (art. 288 TFUE)
[2] Direttiva 2014/23/UE: in tema di concessioni – Direttiva 2014/24/UE: in tema di appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE: in tema di appalti degli enti erogatori nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, dei servizi postali.
[3] P01: rilevanza della negoziazione contrattuale perché i contratti possono riportare clausole inique; P02: facilitare i pagamenti tempestivi rendendo obbligatorio il pagamento degli interessi e dei compensi forfettari; P03: garantire la disponibilità ed efficaci strumenti di ricorso al fine di garantire il pagamento
[4] Fonte ANSA
[5] R.V. Jhering: “Lo scopo nel diritto”.